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luned́ - 21/5/2012

"un sogno comune di un gruppo di amici"
 
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  STATUTO                                                                                    
     
 

Articolo 1
È costituita ai sensi dell’art.36 e seguenti del codice civile un’associazione culturale denominata “E. di N. - Eco di Napoli”.

Articolo 2
L’associazione è senza scopo di lucro né diretto, né indiretto. L’associazione opera nella regione Campania e si propone la valorizzazione della musica come attività educativa e formativa della persona, nonché l’animazione culturale della società civile.

Articolo 3
L’associazione ha per oggetto sociale:
a) Assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati all’educazione musicale;
b) Promozione di attività socio-formative ed educative, per la crescita culturale, civile e sociale dei soci;
c) Realizzare attività di studio, ricerca, documentazione, informazione e sperimentazione per il raggiungimento degli scopi sociali;
d) Promuovere la collaborazione con enti pubblici locali, per il raggiungimento degli scopi sociali;
e) Attività dirette alla valorizzazione dei dialetti e del folklore locale;
f) Mostre, concorsi, convegni,conferenze-concerto e manifestazioni letterarie, musicali, teatrali;
g) Realizzare seminari musicali rivolti a studenti di vario ordine e grado e/o rivolti a tutti gli ambienti che insistono su aree culturalmente, socialmente ed economicamente depresse (penitenziari, comunità di recupero, case di riposo per anziani, case di accoglienza per minori a rischio);
h) Programmare, gestire ed organizzare ogni altra attività connessa ed accessorie alle proprie finalità istituzionali.

Articolo 4
L’associazione ha durata di anni 20 (venti), prorogabili mediante deliberazione dell’assemblea dei soci.

Articolo 5

L’associazione si finanzia con:
a) Le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
c) Eventuali contributi di enti pubblici e privati, organismi internazionali;
d) Entrate derivanti da convenzioni;
e) Entrate derivanti da attività connesse e accessorie rispetto ai fini istituzionali.

Articolo 6
Il patrimonio iniziale è costituito dalle contribuzioni che i soci fondatori fanno alla costituzione delle presente associazione. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intenda aderire all’associazione, nonché la quota di annualità di iscrizione alla stessa. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi a causa di morte.

Articolo 7
Sono aderenti dell’associazione:
· I Soci Fondatori;
· I Soci dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; fermo restando in ogni caso al diritto di recesso. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto al voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organismi direttivi. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione. Sono Soci dell’Associazione color che aderiscono all’Associazione nel corso della sue esistenza. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione. I soggetti di cui al I comma devono inoltre condividere gli scopi di cui all’art.2 del presente Statuto. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento delle domande entro il termine prescelto, si intende che è stata respinta. La qualifica di socio si perde per decesso, dimissione o per esclusione. Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa, tale recesso ha efficacia dall’inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso né alla liquidazione della sua partecipazione al patrimonio dell’Associazione.

Articolo 8
Sono cause di esclusione:
a) L’ingerenza dell’Amministrazione, quando non vi è stata preventiva procura;
b) Il mancato versamento di 2 (due) quote sociali annuali;
c) Comportamenti e attività in palese contrasto con le finalità e i principi del presente Statuto.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento d’esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escludendo non condivida le ragioni dell’esclusione può aderire l’assemblea dei soci. Sulle votazioni relative alle cause di esclusione l’escludendo deve astenersi.

Articolo 9
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 10
L’Assemblea dei Soci rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati anche se dissenzienti. Nell’Assemblea dei Soci ogni associato ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla quota conferita. All’assemblea possono partecipare tutti gli associati che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa. L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci oppure la maggioranza del Consiglio Direttivo. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso spedito per posta, fax o a mezzo fonogramma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente o da altro socio all’uopo eletto dall’assemblea a maggioranza anche relativa. L’assemblea è validamente costituita se presenti, in prima convocazione, la maggioranza dei soci e le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Gli aderenti persone fisiche partecipano all’assemblea senza possibilità di delega. Gli enti aderenti partecipano mediante un loro delegato. Per modificare lo statuto dell’Associazione è necessario che l’assemblea dei soci sia costituita e deliberi con il voto favorevole dei due terzi di tutti gli associati.

Articolo 11
L’assemblea:
a) Delibera sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
b) Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
c) Decide sui conflitti inerenti alla esclusione dei soci;
d) Delibera eventuali modifiche allo statuto;
e) Delibera lo scioglimento dell’Associazione e le modalità della sua liquidazione.

Articolo 12
Il Consiglio Direttivo, composto da 7 (sette) membri, è eletto dall’assemblea e dura in carica 3 (tre) anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all’organo amministrativo.
Il Consiglio Direttivo:
a) Attua le deliberazioni dell’assemblea dei soci;
b) Delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
c) Decide sulle esclusione dei soci;
d) È investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
e) Redige il bilancio consuntivo e preventivo;
f) Elegge il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.
g) Si riunisce tutte le volte che il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano opportuno;
h) Deve essere convocato con le stesse modalità di cui all’art.10 comma 5 del presente statuto.
Per le validità delle deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti il Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli: i consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, che deve essere convocata senza indugio. La funzione di Consigliere, di Presidente e di Vice-Presidente è gratuita, salvo il rimborso delle spese.

Articolo 13
La firma e la rappresentanza, di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vice-Presidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo, su deliberazione dell’organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti. Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente hanno il compito di:
a) Convocare e presiedere l’assemblea dei soci;
b) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
c) Firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione.

Articolo 14
Delle obbligazioni assunte dall’Associazione rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in sua rappresentanza, nei limite delle procure conferite.

Articolo 15
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze delle assemblee e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali.

Articolo 16
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 17
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario è convocata l’assemblea dei soci per deliberare l’approvazione del Bilancio Consuntivo. Entro il 31 ottobre di ogni anno deve essere convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del Bilancio Preventivo dell’anno finanziario successivo. I Bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 18
All’Associazione è vietato distribuire utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 19
I libri dell’Associazione saranno costituiti:
a) Dal libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblee dei soci nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee dei soci;
b) Dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni dell’organo amministrativo;
c) Dal libro dei soci nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati;
d) Tutti i libri e le scritture contabili obbligatoriamente previsti dalle normative civilistiche e fiscali.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza. Le copie sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 20
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. L’assemblea delibera, inoltre, sulla devoluzione dei beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione ad altra organizzazione che opera nel medesimo settore.

Articolo 21
Tutte le eventuali controversie fra i soci o tra questi e l’Associazione o il Consiglio Direttivo, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di un collegio di n° 3 (tre) arbitri da nominarsi in assemblea. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, la loro sentenza è inappellabile.

Articolo 22
Per quanto non previsto dal presente statuto e dall’atto costitutivo, si rimanda alle norme previste dal Codice Civile.

 
     
 
 
 
IL PULCINELLA D'ORO
 
   

 
IL CORO
DEI BAMBINI DI NAPOLI
 
   

"un sogno comune di un gruppo di amici"
Associazione Culturale “E. di N. - Eco di Napoli”
Piazza Francesco Coppola, 6 isol.32 - 80143 - NAPOLI - Cod. Fisc. 9418406633 - P. IVA 05244051214